Sez. 1, Sentenza n. 4576 del 09/12/1976 (Rv. 383307 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - CRITERIO DI DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE - SITUAZIONE PATRIMONIALE - PRECARIE CONDIZIONI DI SALUTE DI UN CONIUGE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - CRITERIO DI DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE - SITUAZIONE PATRIMONIALE - PRECARIE CONDIZIONI DI SALUTE DI UN CONIUGE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Le precarie condizioni di salute di uno dei coniugi, nei limiti in cui si riflettono negativamente sulla sua situazione patrimoniale, debbono essere tenute presenti dal giudice del merito, ai fini della liquidazione dell'assegno di divorzio. (V 4050/75, mass n 378352; (V 2008/74, mass nn 370271 e 370270).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)