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Sez. 3, Sentenza n. 3648 del 29/05/1986 (Rv. 446547 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RESPONSABILE DEL DANNO AI SENSI DELL'ART. 23 LEGGE N. 990 DEL 1969 - PROPRIETARIO.*
Stato
decisa il 1986-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446547-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RESPONSABILE DEL DANNO AI SENSI DELL'ART. 23 LEGGE N. 990 DEL 1969 - PROPRIETARIO.*

In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, il "responsabile del danno", che deve essere chiamato nel processo promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, con Azione diretta ai sensi dell'art. 23 della legge n. 990 del 1969, è unicamente il proprietario del veicolo o del natante assicurato o tenuto all'Assicurazione, atteso che la suddetta chiamata integra una deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, giustificata dall'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore al fine della opponibilità all'assicurato dell'accertamento della responsabilità civile. (Conf 4055/84, mass n 436026).*

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)