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Sez. 3, Sentenza n. 4956 del 06/06/1987 (Rv. 453577 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - RESPONSABILE DEL DANNO AI SENSI DELL'ART. 23 LEGGE N. 990 DEL 1969 - NOZIONE - PROCESSO PROMOSSO DAL DANNEGGIATO CONTRO L'ASSICURATORE CON AZIONE DIRETTA - PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DEL DANNO - NECESSITÀ - SUSSISTENZA - PERSONA ALLA GUIDA DEL MEZZO - PARTECIPAZIONE AL DETTO GIUDIZIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - POSIZIONE DI LITISCONSORTE FACOLTATIVO - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453577-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - RESPONSABILE DEL DANNO AI SENSI DELL'ART. 23 LEGGE N. 990 DEL 1969 - NOZIONE - PROCESSO PROMOSSO DAL DANNEGGIATO CONTRO L'ASSICURATORE CON AZIONE DIRETTA - PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DEL DANNO - NECESSITÀ - SUSSISTENZA - PERSONA ALLA GUIDA DEL MEZZO - PARTECIPAZIONE AL DETTO GIUDIZIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - POSIZIONE DI LITISCONSORTE FACOLTATIVO - PERSISTENZA.*

In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, il "responsabile del danno" che, a norma dell'art. 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve essere di necessità chiamato nel processo promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con Azione diretta, è unicamente il proprietario del veicolo o natante assicurato, senza che occorra la partecipazione della diversa persona che era alla guida del mezzo, la cui posizione di obbligata in via solidale con detto proprietario, ex art. 2054 cod. civ., continua a dar luogo ad una semplice ipotesi di litisconsorzio facoltativo, non potendosi estendere ad essa la deroga contenuta nella citata norma. (Conf 3648/86, mass n 446547; (Conf 3222/85, mass n 440889; (Conf 4734/84, mass n 436632; (Conf 4055/84, mass n 436026).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)