Sez. 3, Sentenza n. 3367 del 07/04/1987 (Rv. 452414 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - RESPONSABILE DEL DANNO AI SENSI DELL'ART. 23 N. 990 DEL 1969 - NOZIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - RESPONSABILE DEL DANNO AI SENSI DELL'ART. 23 N. 990 DEL 1969 - NOZIONE.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel processo promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con Azione diretta (art. 23 della legge n. 990 del 1969), è unicamente il proprietario del veicolo o del natante, assicurato o tenuto all'Assicurazione, atteso che la suddetta chiamata integra una deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, giustificata dall'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore al fine dell'opponibilità allo assicurato dello accertamento della responsabilità, e che tale deroga, in difetto di espressa previsione, non può essere estesa ad altri eventuali responsabili, quale il conducente, la cui partecipazione al giudizio potrebbe perseguire solo scopi di natura probatoria, estranei allo istituto del litisconsorzio necessario. (Conf 8603648/86, mass n 446547; (Conf 3222/85, mass n 440889; (Conf 4055/84, mass n 436026).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)