Sez. 2, Sentenza n. 529 del 15/06/1981 Ud. (dep. 23/01/1982) Rv. 151704 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - PROVA DELL'IMPEDIMENTO - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MOTIVAZIONE ADEGUATA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - PROVA DELL'IMPEDIMENTO - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MOTIVAZIONE ADEGUATA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Nel giudizio contumaciale la prova dell'impedimento, dedotto dall'imputato a fondamento dell'istanza di differimento del processo, è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito: non può pertanto formare oggetto di impugnazione ove della decisione adottata sia data adeguata giustificazione. (Conf. Mass. 147428, 146062, 144369, 144300, 143384, 142497, 140035, 139211, 133888, 130852; analogamente sui certificati medici per tutte mass. 147647; nel senso che sia obbligatoria la visita fiscale soltanto qualora il giudice adombri un'ipotesi di falso a carico del sanitario V. Mass. 141657).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)