Sez. 3, Sentenza n. 29281 del 13/11/2024 (Rv. 672998-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE | Inosservanza degli artt. 174 c.p.c. e 79 disp. att. c.p.c. - Nullità - Esclusione - Vizio di costituzione del giudice - Insussistenza - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE
Il difetto di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. è ravvisabile unicamente quando gli atti giudiziari sono posti in essere da persone estranee all'ufficio giudiziario e non investite della funzione esercitata, mentre non è riscontrabile se si verifica una sostituzione tra giudici di pari funzione e pari competenza appartenenti al medesimo ufficio, anche se non siano state osservate al riguardo le disposizioni previste dal codice di rito ovvero dalle norme sull'ordinamento giudiziario, poiché l'inosservanza del disposto degli artt. 174 c.p.c. 79 disp. att. c.p.c., in difetto di una espressa sanzione di nullità, costituisce una mera irregolarità di carattere interno, che non incide sulla validità dell'atto e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza.
Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 174, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 79, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 79
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)