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Sez. L - , Sentenza n. 1912 del 25/01/2017 (Rv. 642786 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE | Inosservanza dell'art. 174 c.p.c. - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642786-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE

L'inosservanza del principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall'art. 174 c.p.c., e la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del presidente del tribunale, costituiscono una mera irregolarità di carattere interno che, in difetto di una espressa sanzione di nullità, non incide sulla validità degli atti, nè è causa di nullità del giudizio o della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 174

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)