Sez. 2 - , Ordinanza n. 34861 del 25/11/2022 (Rv. 666495 - 03)
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO | Mancata assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. - Omessa rinuncia delle parti - Deliberazione della sentenza in data successiva al decorso dei termini di cui alla predetta disposizione - Nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO
La mancata assegnazione alle parti, nonostante che esse non vi abbiano rinunciato, del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche, non comporta la nullità "ipso iure" della sentenza qualora tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza siano comunque intercorsi i termini sanciti dalla predetta disposizione.
Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 161, Cod. Proc. Civ. art. 159, Cod. Proc. Civ. art. 189, Cod. Proc. Civ. art. 190
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)