Sez. 2, Sentenza n. 18658 del 25/03/2025 Ud. (dep. 19/05/2025) Rv. 288039-01
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - PENA - PRESUNZIONE DI INNOCENZA | Diritto alla presunzione di innocenza - Sentenza di proscioglimento - Utilizzo di un linguaggio che esprima valutazioni di “sostanziale” colpevolezza - Violazione - Sussistenza - Strumenti di tutela - Indicazione.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - PENA - PRESUNZIONE DI INNOCENZA
Il diritto alla presunzione di innocenza, riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale e da quella convenzionale é da intendersi come diritto dell'assolto e del prosciolto a non essere indicato come colpevole nella decisione di proscioglimento, è tutelabile con gli ordinari mezzi di impugnazione nel caso in cui risulti violato mediante l'uso, nell'indicata pronunzia, di un linguaggio giudiziario che esprima valutazioni di "sostanziale" colpevolezza.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 bis, Costituzione art. 27 com. 2, Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 18/12/2000 art. 48 com. 1, Direttive Commissione CEE 09/03/2016 num. 343 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Direttive Commissione CEE 09/03/2016 num. 343 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 08/11/2021 num. 188 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)