Sez. 4, Sentenza n. 469 del 26/11/2025 Cc. (dep. 07/01/2026) Rv. 289148-02
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca - Disposta con sentenza della Corte di appello che ha dichiarato il reato estinto per prescrizione - Impiego in motivazione di formule che attribuiscono esplicitamente responsabilità penale al destinatario del provvedimento ablatorio - Presunzione di innocenza - Violazione - Sussistenza - Strumenti di tutela - Indicazione - Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di misure di sicurezza patrimoniali, il giudice, che, in esito alla riscontrata esistenza di una causa di estinzione del reato, dispone di elementi sufficienti per adottare un provvedimento ablatorio, è tenuto a circoscrivere le proprie argomentazioni a tale specifico profilo, calibrando, con rigore, le espressioni utilizzate, sì da evitare l'impiego di formule che, sebbene non necessarie per la decisione, attribuiscano esplicitamente responsabilità penale a chi non può essere ritenuto colpevole in ragione dell'intervenuta causa estintiva, posto che le stesse implicano un giudizio sulla responsabilità penale confliggente con la presunzione di innocenza e si traducono in un linguaggio discriminatorio nei confronti della persona. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che possa essere emendata con il rimedio della rettificazione di errori non determinanti annullamento, di cui all'art. 619 cod. proc. pen., la violazione, accertata dalla Corte EDU, dell'art. 6, par. 2, Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che, presentando carattere esclusivamente motivazionale, non incide sulla validità del provvedimento).
Costituzione art. 27 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 2, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)