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Sez. 1, Sentenza n. 132 del 08/01/2009 (Rv. 606260 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Diritto dell'appaltatore al saldo finale, allo svincolo della cauzione, a compensi aggiuntivi ed in genere alla tutela delle proprie ragioni - Condizioni - Omessa adozione o comunicazione delle determinazioni dell'Amministrazione in congruo periodo di tempo - Conseguenze - Previa costituzione in mora dell'Amministrazione o assegnazione di un termine o sperimentazione della procedura ex art. 1183 cod. civ. - Necessità - Esclusione - Realizzazione delle condizioni per la decorrenza del termine di prescrizione - Configurabilità - Estremi.
Stato
decisa il 2009-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606260-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE

In materia di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore, secondo la regola posta già dall'art. 44 del capitolato generale approvato con d.m. 28 maggio 1895 e ripetuta nell'art. 44 del nuovo capitolato approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, può agire per far valere il suo diritto al saldo finale, allo svincolo della cauzione e ad eventuali compensi aggiuntivi, o comunque a tutela delle proprie ragioni, solo dopo che l'Amministrazione, a norma dell'art. 109 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, abbia deliberato sull'approvazione del collaudo e sulle domande dell'appaltatore con provvedimento che deve essere posto in essere in un arco di tempo compreso nei limiti della tollerabilità e delle normali esigenze di definire il rapporto senza ritardi ingiustificati, tenuto conto della natura del rapporto medesimo, dell'economia generale del contratto e del rispettivo interesse delle parti. Di conseguenza, ove l'Amministrazione abbia omesso di adottare e comunicare le sue determinazioni in congruo periodo di tempo, tale comportamento omissivo denuncia di per sè il rifiuto dell'Amministrazione ed il suo inadempimento, e l'appaltatore può allora far valere direttamente i suoi diritti, in via giudiziaria o arbitrale, senza necessità di dover mettere preliminarmente in mora l'Amministrazione o di assegnarle un termine, e tanto meno di sperimentare il procedimento di cui all'art. 1183 cod. civ., realizzandosi in tal modo anche le condizioni perché, a norma dell'art. 2935 cod. civ., incominci a decorrere il termine di prescrizione del suo diritto, a nulla rilevando che il momento iniziale di tale termine non sia stato preventivamente e precisamente determinato, essendo esso determinabile e individuabile in base ai suddetti oggettivi criteri di valutazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 109, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)