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Sez. L, Sentenza n. 3627 del 11/04/1987 (Rv. 452570 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - ASSICURAZIONE DI MALATTIA - ALIQUOTA RIDOTTA PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI - ESTENSIONE AGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452570-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - ASSICURAZIONE DI MALATTIA - ALIQUOTA RIDOTTA PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI - ESTENSIONE AGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE.*

Con riguardo alla categoria dei datori di lavoro artigiani e commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per la Assicurazione di malattia di cui rispettivamente alle leggi 29 dicembre 1956 n. 1533 e 27 novembre 1960 n. 1397 - categoria prevista dall'art. 20 d.l. 2 marzo 1974 n. 30 che, nel contemplare le nuove aliquote del contributo dovuto alla cassa unica per gli assegni familiari dai datori di lavoro, fissa un'aliquota ridotta per artigiani e commercianti - devono intendersi compresi, tra i commercianti, anche gli agenti di Assicurazione iscritti nei suddetti elenchi nominativi, atteso che a tal fine non può farsi riferimento né alla definizione di commerciante contenuta nell'art. 1 della legge 11 giugno 1971 n. 426 b (che definisce tale chi professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende), né alle tabelle allegate al T.U. Delle norme sugli assegni familiari (che distinguono tra aziende esercenti attività di natura commerciale, inserite nella tabella a, e agenti di Assicurazione, inquadrati nella tabella b) bensì alla disciplina dell'Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali (introdotta dalla legge n. 1397 del 1960 e modificata dalla legge n. 1088 del 1971) che ha esteso l'Obbligo assicurativo anche agli agenti di Assicurazione. (V 1266/84, mass n 433409).*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 CORTE COST., Legge 27/11/1960 num. 1397 CORTE COST., Legge 25/11/1971 num. 1088, Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 20, Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)