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Sez. L, Sentenza n. 9899 del 08/10/1990 (Rv. 469420 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - DATORI DI LAVORO ISCRITTI NEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALE - BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA DEL CONTRIBUTO ALLA C.V.A.F. - APPLICABILITÀ AGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE - ESCLUSIONE - ART. 2 DEL D.L. N. 338 DEL 1989 - NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - CONTRASTO CON L'ART. 101 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469420-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - DATORI DI LAVORO ISCRITTI NEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALE - BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA DEL CONTRIBUTO ALLA C.V.A.F. - APPLICABILITÀ AGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE - ESCLUSIONE - ART. 2 DEL D.L. N. 338 DEL 1989 - NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - CONTRASTO CON L'ART. 101 COST. - INSUSSISTENZA.*

L'art. 2, comma sedicesimo (rectius, quindicesimo, stante la soppressione del nono comma del medesimo articolo operata in Sede di conversione del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modifiche dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389, il quale stabilisce che le Disposizioni del primo comma dell'art. 20 del d.l. 2 marzo 1974 n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974 n. 114, devono essere intese nel senso che il beneficio (riduzione dell'aliquota del contributo alla cassa unica per gli assegni familiari) previsto per i datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960 n. 1697, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica agli agenti di Assicurazione, costituisce benché la relativa rubrica sia priva di indicazioni in tal senso, norma d'interpretazione autentica (con conseguente efficacia retroattiva) e non è sospettabile d'illegittimità costituzionale in relazione all'art. 101 cost. Per la sua contrarietà all'indirizzo giurisprudenziale già formatosi al riguardo, atteso che la Costituzione non fissa limiti alla potestas legis edicendi del legislatore, salvo quello dell'irretroattività della legge penale (art. 25 cost.), ponendo il rispetto dello stesso giudicato su un piano di mera opportunità politica. (V 5732/90, mass n 467695; (V 813/88, mass n 457212; (V 3627/87, mass n 452570; (V 2512/87, mass n 451652; (V 123/87, C cost.).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Costituzione art. 70, Costituzione art. 101, Preleggi art. 12, Legge 27/11/1960 num. 1397 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 20, Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 2 CORTE COST., Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)