Sez. L, Sentenza n. 5732 del 13/06/1990 (Rv. 467695 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - SOGGETTI - IN GENERE - BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA PER GLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI - AMBITO DI APPLICAZIONE - AGENTI DI ASSICURAZIONE - INCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - SOGGETTI - IN GENERE - BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA PER GLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI - AMBITO DI APPLICAZIONE - AGENTI DI ASSICURAZIONE - INCLUSIONE.*
Ai sensi dell'art. 20, primo comma, punto 1), d.l. 2 marzo 1974 n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974 n. 114, il beneficio della riduzione dell'aliquota del contributo dovuto alla cassa unica per gli assegni familiari dai datori di lavoro iscritti - a norma della legge 27 novembre 1960 n. 1397 - negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, si applica anche agli agenti di Assicurazione, quali ausiliari del commercio, che risultino iscritti nei suddetti elenchi nominativi per l'Assicurazione di malattia, atteso che a tal fine deve farsi riferimento - non già alla definizione di commerciante contenuta nell'art. 1 della legge 11 giugno 1971 n. 426 (che definisce tale chi professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende) - bensì alla disciplina dell'Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali (introdotta dalla legge n. 1397 del 1960 e modificata dalla legge n. 1088 del 1971) che ha esteso l'Obbligo assicurativo anche agli agenti di Assicurazione. (Conf 2512/87, mass n 451658; (Conf 3627/87, mass n 452570).*
Riferimenti normativi: Legge 27/11/1960 num. 1397 CORTE COST., Legge 11/06/1971 num. 426 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 20 com. 1, Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)