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Sez. L, Sentenza n. 10709 del 04/05/2010 (Rv. 613556 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Indennità di maternità a favore delle professioniste - Misura - Parametro del reddito percepito e denunciato nel periodo di riferimento - Modalità di svolgimento dell'attività professionale - Irrilevanza - Deroga per le farmaciste titolari di farmacia - Esclusione - Questioni di costituzionalità - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2010-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613556-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

Nel regime antecedente all'entrata in vigore della legge n. 289 del 2003, la determinazione dell'indennità di maternità spettante alle libere professioniste è basata sul reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda, a prescindere dalla forma in cui in concreto sia esercitata l'attività professionale e anche quando il reddito conseguito abbia natura mista, professionale e di impresa, come nel caso di farmacista esercente l'attività professionale in regime di impresa familiare. È pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale della normativa in esame, con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., considerati da un lato la "ratio legis", che consiste nel consentire alla professionista di dedicarsi con serenità alla maternità, prevenendo che a questa si colleghi uno stato di bisogno o una diminuzione del tenore di vita (v. Corte Cost. n. 3 del 1998), e lo squilibrio che potrebbe verificarsi tra erogazioni previdenziali e contributi, ove fossero ammissibili indennità di ammontare particolarmente elevato, e dall'altro che l'art. 5 della legge n. 379 del 1990 consente l'eventuale aumento, con decreto, del contributo annuale in misura fissa ivi previsto, al fine di assicurare l'equilibrio delle gestioni ed infine che gli enti previdenziali dei liberi professionisti possono deliberare la ridefinizione dei contributi ai fini del trattamento di maternità.

Riferimenti normativi: Legge 11/12/1990 num. 379 art. 1 CORTE COST., Legge 11/12/1990 num. 379 art. 5, Legge 15/10/2003 num. 289 art. 1, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 83

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)