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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29069 del 27/12/2011 (Rv. 620022 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | CERTALEX - Indennità di maternità a favore delle professioniste - Misura - Parametro del reddito percepito e denunciato nel periodo di riferimento - Modalità di svolgimento dell'attività professionale - Irrilevanza - Deroga per le farmaciste titolari di farmacia - Esclusione - Questioni di costituzionalità - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2011-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620022-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

Il criterio di determinazione dell'indennità di maternità spettante alle libere professioniste, che, a norma dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 379 del 1990, è basato sul riferimento al reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda, trova applicazione, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 289 del 2003, a prescindere dalla forma in cui in concreto sia esercitata l'attività professionale e anche quando il reddito conseguito abbia natura mista, professionale e di impresa, come si verifica per la farmacista titolare di farmacia. Né è giustificatamente prospettabile, al riguardo, la violazione del principio costituzionale di uguaglianza, attesa la "ratio legis" di consentire alla professionista di dedicarsi con serenità alla maternità, prevenendo che a questa si colleghi uno stato di bisogno o una diminuzione del tenore di vita (v. Corte costituzionale, sentenza n. 3 del 1998); analogamente, è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 38 Cost., a causa dello squilibrio che potrebbe verificarsi tra erogazioni previdenziali e contributi, ove siano ammissibili indennità di ammontare particolarmente elevato, posto che l'art. 5 della legge n. 379 del 1990 consente l'eventuale aumento, con decreto, del contributo annuale in misura fissa ivi previsto, al fine di assicurare l'equilibrio delle gestioni e infine che gli enti previdenziali dei liberi professionisti possono deliberare la ridefinizione dei contributi ai fini del trattamento di maternità.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 83, Legge 11/12/1990 num. 379 art. 1 CORTE COST., Legge 11/12/1990 num. 379 art. 5, Legge 15/10/2003 num. 289 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)