Sez. 5, Sentenza n. 15160 del 25/02/2025 Cc. (dep. 16/04/2025) Rv. 287914-01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE | Liberazione condizionale - Collaboratore di giustizia - Prescrizione dell'obbligo di corrispondere mensilmente una somma di denaro a una associazione di volontariato - Possibilità - Sussistenza.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE
In tema di liberazione condizionale, è legittimo il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza, nel riconoscere, ai sensi dell'art. 16-nonies, d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, il beneficio al collaboratore di giustizia, gli imponga la prescrizione di corrispondere mensilmente a una associazione di volontariato una somma di denaro determinata in ragione delle condizioni economiche in cui versa.
Legge 15/03/1991 num. 82 art. 16 novies com. 1, Legge 15/03/1991 num. 82 art. 16 novies com. 4, Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)