Sez. 1 - , Sentenza n. 42357 del 11/09/2019 Cc. (dep. 15/10/2019) Rv. 277141 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE | Collaboratori di giustizia – Mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato – Riconoscimento del beneficio – Ostatività – Insussistenza – Ragioni.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE
Alla concessione della liberazione anticipata ad un collaboratore di giustizia non osta, di per sé, il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, in quanto l'art. 16-novies della legge 15 gennaio 1991, n. 8, nel prevedere che tale beneficio possa essere riconosciuto al collaboratore "anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'art. 176 del codice penale", si riferisce non solo ai limiti di pena, espressamente richiamati, ma anche alla generale previsione di cui all'art. 176, comma quarto, cod. pen., che subordina la concessione della liberazione condizionale a siffatto adempimento.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Cod. Pen. art. 176 com. 4 CORTE COST., Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 novies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)