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Sez. 2, Sentenza n. 1814 del 18/02/1995 (Rv. 490538 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI | Unica copia o numero di copie inferiori rispetto alle parti - Consegna al soggetto costituito in giudizio come rappresentante sostanziale di più parti - Notificazione - Validità.
Stato
decisa il 1995-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490538-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI

Il principio secondo il quale la notificazione dell'atto d'impugnazione a più parti, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l'atto è destinato, importa l'inesistenza della notificazione medesima e, di conseguenza, l'inammissibilità del gravame, opera soltanto nell'ipotesi di notificazione eseguita nei riguardi del procuratore che rappresenti più parti per mandato "ad litem", e non anche nella diversa ipotesi in cui un unico soggetto sia costituito in giudizio come rappresentante sostanziale di più parti, ovvero sia in proprio che come rappresentante sostanziale di altri contendenti, non configurandosi, in tale ultima ipotesi, alcuna incertezza in ordine all'individuazione dei designati contraddittori del gravame, e la notificazione risulta idonea a raggiungere il suo scopo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)