Sez. 3, Sentenza n. 45329 del 07/07/2011 Ud. (dep. 06/12/2011) Rv. 251296 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Omessa verifica dell'impianto di messa a terra - d.P.R. n. 462 del 2001 - Verifica affidata a soggetto non abilitato - Reato - Configurabilità .
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Risponde del reato previsto dall'art. 2 del d.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro che, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi in materia d'impianti elettrici di messa a terra, faccia eseguire la verifica ad un soggetto non abilitato. (In motivazione la Corte, in una fattispecie in cui il soggetto obbligato era titolare di un centro estetico, ha precisato che, a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto, le verifiche degli impianti possono essere effettuate da organismi abilitati dal Ministero delle Attività Produttive sulla base della normativa tecnica Europea UNI CEI o, in alternativa, dalle Asl o dall'Arpa, non potendo considerarsi come valide le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici).
Riferimenti normativi: DPR 22/10/2001 num. 462 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)