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Sez. 1, Sentenza n. 12867 del 19/11/1999 (Rv. 531332 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - IN GENERE | Controversie relative - Originaria riserva alla giurisdizione ecclesiastica - Relativa abrogazione conseguente alla revisione del Concordato, avvenuta con il Trattato del 1984 - Portata - Dichiarazione di efficacia di sentenze ecclesiastiche nel territorio dello Stato - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531332-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - IN GENERE

Alla luce dell'art. 8, n. 2, dell'Accordo di revisione del Concordato 11 Febbraio 1929 con la Santa Sede, stipulato in data 18 Febbraio 1984, e reso esecutivo con legge 28 Marzo 1985, n. 121, è da ritenersi abrogata la riserva di giurisdizione ecclesiastica in materia di nullità dei matrimoni celebrati con il rito concordatario. Ne consegue che la dichiarazione di efficacia nel territorio dello Stato di dette sentenze è subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti cui l'art. 797 cod. proc. civ. condiziona la efficacia delle sentenze straniere in Italia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/02/1984 num. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)