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Sez. 1, Sentenza n. 3345 del 18/04/1997 (Rv. 503780 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - IN GENERE | Controversie relative - Originaria loro riserva alla giurisdizione esclusiva ecclesiastica - Relativa abrogazione conseguente alla revisione del Concordato, avvenuta con il Trattato del 1984 - Portata - Concorrenza delle giurisdizioni italiana ed ecclesiastica - Sussistenza - Criterio della prevenzione - Applicabilità - Portata - Limiti.
Stato
decisa il 1997-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503780-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - IN GENERE

Alla luce dell'art. 8, n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato del 11 febbraio 1929 con la Santa Sede, stipulato il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con legge 28 marzo 1985, n. 121, il quale condiziona la dichiarazione di efficacia della sentenza Ecclesiastica, all'accertamento della sussistenza delle "condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere", in tal modo rinviando all'art. 797 cod. proc. civ., è da ritenersi abrogata la riserva di giurisdizione in materia di nullità del matrimonio concordatario celebrato secondo le norme del diritto canonico. Ne consegue che il giudice italiano preventivamente adito, può giudicare sulla domanda di nullità di un matrimonio concordatario, nonché che il convenuto in una causa di divorzio possa chiedere l'accertamento della nullità del vincolo, nonché - ancora - che, contenendo - in sè - una tale sentenza di divorzio, una implicita valutazione della validità del vincolo, nei limiti di un accertamento incidentale ed ai soli fini del decidere, una eventuale sentenza ecclesiastica di nullità, pur rendendosi delibabile, non travolga più la sentenza di divorzio. Più in generale, i rapporti fra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione civile sono disciplinati sulla base del principio di prevenzione in favore della giurisdizione civile, con la conseguenza per cui, mentre la pendenza di un giudizio civile impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica, il giudizio civile viene paralizzato solo dalla già avvenuta delibazione della sentenza ecclesiastica. Pertanto, la pendenza di un giudizio di divorzio comporta l'avvenuta devoluzione, alla giurisdizione civile, della questione (sia pure solo meramente incidentale) della validità del vincolo, e quindi impedisce, alla delibazione della sentenza canonica, di determinare la cessazione della materia del contendere nel processo di divorzio medesimo.

Riferimenti normativi: Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/02/1984 num. 8, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)