Sez. 2, Sentenza n. 11773 del 29/10/1992 (Rv. 479216 - 01)
Agricoltura - Riforma fondiaria - Assegnazione | Trasferimento del fondo assegnato, stipulato in violazione degli artt. 4 e 8 della legge 379 del 1967 - Azione di annullamento ex art. 6 della citata legge - Legittimazione attiva dell'erede dell'assegnatario deceduto subentrante nell'assegnazione - Litisconsorzio necessario degli altri coeredi - Sussistenza - Esclusione.
Agricoltura - Riforma fondiaria - Assegnazione
In tema di assegnazione di terreni di riforma fondiaria, l'erede dell'assegnatario deceduto è legittimato a proporre, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 maggio 1967 n. 379, azione di annullamento del contratto di trasferimento del fondo stipulato in violazione degli artt. 4 ed 8 della citata legge, senza necessità di chiamare in causa i coeredi che non hanno diritto di subentrare all'assegnatario deceduto perché costoro, avendo solo un credito verso l'assegnatario subentrante per la soddisfazione della quota di eredità di loro spettanza non soddisfatta con l'attribuzione di altri beni ereditari (nei limiti della somma risultante dall'ammontare delle annualità versate dal loro dante causa, aumentato dall'incremento di valore conseguito dal fondo per i miglioramenti recati, ai sensi dell'art. 7 della legge) sono titolari di una situazione giuridica non inscindibilmente legata a quella dell'erede subentrante.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 6, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)