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Sez. L, Sentenza n. 1080 del 18/03/1977 (Rv. 384708 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DECORRENZA - IN PENDENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384708-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DECORRENZA - IN PENDENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE.*

La prescrizione del diritto del lavoratore subordinato al risarcimento del danno da omessa contribuzione agli istituti di previdenza ed assistenza inizia a decorrere dal momento in cui l'istituto assicuratore, verificatosi l'evento coperto da Assicurazione, rifiuta di corrispondere le prestazioni richieste. Pertanto, quanto alla pensione di vecchiaia, la prescrizione non puo iniziare a decorrere in pendenza del rapporto di lavoro. (Conf 4115/75, mass n 378435).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)