Sez. L, Sentenza n. 4115 del 15/12/1975 (Rv. 378435 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI EVASI - AMMISSIBILITA - ESCLUSIONE - DOMANDA DI CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO O DI REINTEGRAZIONE SPECIFICA EX ART 13 DELLA LEGGE N 1338 DEL 1962 - AMMISSIBILITA NEL CORSO DEL RAPPORTO - PERDITA DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - AZIONE RISARCITORIA EX ART 2116 SECONDO COMMA COD CIV - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI DI QUEST'ULTIMA AZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI EVASI - AMMISSIBILITA - ESCLUSIONE - DOMANDA DI CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO O DI REINTEGRAZIONE SPECIFICA EX ART 13 DELLA LEGGE N 1338 DEL 1962 - AMMISSIBILITA NEL CORSO DEL RAPPORTO - PERDITA DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - AZIONE RISARCITORIA EX ART 2116 SECONDO COMMA COD CIV - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI DI QUEST'ULTIMA AZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
In caso di mancata od irregolare contribuzione previdenziale ed assistenziale da parte del datore di lavoro, il dipendente non ha Azione per ottenere la condanna del datore di lavoro medesimo al pagamento dei contributi evasi, sia pure limitatamente a quelli per i quali non si sia verificata la prescrizione, ma puo chiedere, nel corso del rapporto, la tutela della sua aspettativa alle prestazioni assicurative, in se considerata come bene suscettibile di lesione anche prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali avvalendosi, a tal fine della domanda di condanna generica al risarcimento del danno, ovvero quella diretta alla reintegrazione specifica prevista dall'art 13 della legge 12 agosto 1962 n 1338, qualora la mancata od irregolare contribuzione abbia determinato la perdita di dette prestazioni, puo proporre l'Azione risarcitoria di cui all'art 2116 secondo comma cod civ. questa seconda Azione sorge nel momento in cui, verificatosi l'evento coperto dall'Assicurazione, l'istituto assicuratore abbia, con provvedimento definitivo, rifiutato di corrispondere le prestazioni assicurative, e si concretizza nel diritto di ottenere l'equivalente di tutte le prestazioni previdenziali ed assistenziali che sarebbero spettate in ipotesi di regolare contribuzione, senza possibilita di distinguere fra prestazioni per le quali sia intervenuta la prescrizione dello Obbligo contributivo del datore di lavoro e prestazioni per le quali detta prescrizione non si sia verificata. Da tanto consegue che la prescrizione dell'Azione ex art 2116 secondo comma cod civ inizia a decorrere dall'indicato momento genetico dell'Azione stessa, e non dalla scadenza della prescrizione dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare e non ha, invece, versato. (V 1374/74, mass nn 369452 e 369453; 2706/73, mass n 366213; (V 1684/73, mass n 364598; 1304/71, mass n 351502; (Conf 1744/75, mass n 375385).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)