Sez. L, Sentenza n. 3790 del 04/06/1988 (Rv. 459024 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - OMESSA O IRREGOLARE CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO - MOMENTO COSTITUTIVO - PRESCRIZIONE DECENNALE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - OMESSA O IRREGOLARE CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO - MOMENTO COSTITUTIVO - PRESCRIZIONE DECENNALE - DECORRENZA.*
Il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2116, secondo comma, cod. civ., per omessa o irregolare contribuzione assicurativa sorge non nel momento in cui contributi assicurativi omessi (totalmente o parzialmente) avrebbero dovuto essere versati o alla data di cessazione del rapporto di lavoro, né in quello in cui sia maturata la prescrizione dei contributi medesimi, bensì nel momento in cui viene ad esistenza il duplice presupposto della fattispecie risarcitoria di cui alla citata norma, e cioè l'inadempimento contributivo del datore di lavoro, divenuto irreversibile, e, con l'avveramento dello evento protetto dall'Assicurazione (età pensionabile o Invalidità), la perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale. La prescrizione decennale di tale diritto inizia a decorrere dal momento in cui, verificatosi l'evento assicurato, l'istituto previdenziale abbia, con provvedimento definitivo, negato, in tutto o in parte, la prestazione assicurativa, la cui perdita (totale o parziale), avente natura costitutiva della fattispecie risarcitoria, resta accertata dal detto provvedimento. (Conf 3700/77, mass n 387355; (Conf 1080/77, mass n 384708; (Conf 4115/75, mass n 378435; (contra 831/85, mass n 439013, sulla seconda parte; (contra 1855/84, mass n 433922, sulla seconda parte; (contra 145/83, mass n 424954, sulla seconda parte; (contra 6546/81, mass n 417387, sulla seconda parte; (contra 4178/81, mass n 414841, sulla seconda parte; (contra 6568/79, mass n 403314, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)