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Sez. 3, Sentenza n. 5866 del 06/11/1981 (Rv. 416604 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - OMISSIONE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416604-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - OMISSIONE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per Cassazione è sufficiente che la parte abbia regolarmente sottoscritto la procura al difensore nell'originale del ricorso, nulla rilevando che tale sottoscrizione non sia riportata nella copia del ricorso notificata alla controparte. (Conf 3026/81, mass n 413579; (Conf 1920/79, mass n 398314; (Conf 2117/77, mass n 385839; (Conf 98/76, mass n 378725).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)