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Sez. L, Sentenza n. 5523 del 18/03/2004 (Rv. 571303 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Controversie di valore non eccedente i due milioni di lire (o la somma equivalente in euro) - Pronuncia secondo equità - Limiti - Indisponibilità del diritto fatto valere - Ammissibilità del giudizio secondo equità - Esclusione - Fattispecie relativa a controversia promossa da componente di commissione tributaria per il riconoscimento di una somma rapportata all'indennità giudiziaria dei magistrati pubblici dipendenti.
Stato
decisa il 2004-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571303-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

Nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace, concernente controversia di valore non eccedente i due milioni di lire (o la somma corrispondente in euro), la indisponibilità del diritto in questione preclude la pronuncia secondo equità, dovendo la disposizione dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. essere letta in correlazione con quella dell'art. 114 del codice di rito. (Fattispecie relativa a controversia promossa da componente di Commissione Tributaria per il riconoscimento di una somma rapportata all'indennità giudiziaria dei magistrati pubblici dipendenti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)