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Sez. 5 - , Sentenza n. 27626 del 23/05/2019 Ud. (dep. 20/06/2019) Rv. 276518 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI | Concordato in appello - Natura processuale dell'istituto - Conseguenze in tema di successione di leggi nel tempo.
Stato
decisa il 2019-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276518-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI

L'istituto del concordato in appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., reintrodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, ha natura processuale, con la conseguenza che, in assenza di una norma transitoria, la sua applicazione a fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore non è regolata dal principio della necessaria retroattività della disposizione più favorevole, ma dal criterio generale "tempus regit actum".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)