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Sez. 4, Sentenza n. 20112 del 29/03/2018 Ud. (dep. 08/05/2018) Rv. 272746 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI | Art. 599-bis cod. proc. pen. - Concordato in appello - Consenso del P.G. antecedente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 - Retrattabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272746-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI

Il consenso prestato dal procuratore generale al concordato con rinuncia ai motivi di impugnazione in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, è privo di effetti poiché, in assenza di una norma transitoria, deve trovare applicazione il criterio generale indicato nel principio "tempus regit actum", con la conseguenza che è legittimo il successivo dissenso manifestato dal medesimo procuratore generale dopo l'entrata in vigore della norma.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)