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Sez. L, Sentenza n. 5526 del 17/04/2002 (Rv. 553783 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Crediti previdenziali - Ricorso per ingiunzione - Contenuto - Prescrizioni ex art. 414 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Memoria di costituzione dell'opposto - Specificazione della domanda ex art. 414 cod. proc. civ. - Necessità.
Stato
decisa il 2002-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553783-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Al ricorso per ingiunzione non si applicano le prescrizioni dell'art. 414 cod. proc. civ. sul contenuto del ricorso introduttivo anche se le somme richieste riguardino uno dei rapporti riconducibili all'ambito delle controversie previdenziali, ma la disciplina dettata per queste controversie trova applicazione a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo (in conformità alla precisazione di cui all'art. 645, secondo comma, cod. proc. civ.) e di conseguenza il convenuto opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore, nella memoria di costituzione deve articolare la domanda secondo le specificazioni di cui all'art. 414 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)