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Sez. L, Sentenza n. 1458 del 25/01/2005 (Rv. 579288 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - OPPOSIZIONE RIGUARDANTE CREDITI DI LAVORO | Crediti previdenziali - Ricorso per ingiunzione - Contenuto dell'atto di opposizione e dell'atto di costituzione dell'opposto - Conseguenze - Richiesta di prova formulata dall'opponente nella prima difesa successiva alla costituzione dell'opposto - Tardività - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579288-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - OPPOSIZIONE RIGUARDANTE CREDITI DI LAVORO

Nel rito del lavoro, l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente (convenuto sostanziale) deve avere il contenuto della memoria difensiva di cui all'art. 416 cod.proc.civ., mentre l'atto di costituzione dell'opposto (attore sostanziale) è riconducibile non alla memoria difensiva, ma ad un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo; ne consegue che, poiché l'opponente è in grado di conoscere con completezza la pretesa dell'attore solo dopo la costituzione in giudizio di quest'ultimo, non può ritenersi tardiva la richiesta di prova testimoniale articolata dall'opponente nella prima difesa successiva a tale costituzione. (Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile in quanto tardiva la prova testimoniale volta a provare il contenuto di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, formulata non in atto di opposizione a decreto ingiuntivo ma nella prima udienza successiva alla costituzione dell'opposto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)