Sez. L, Sentenza n. 11484 del 23/12/1996 (Rv. 501508 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Cumulo dei contributi versati in Italia e all'estero - Trattamenti pensionistici conseguenti - Somme non più dovute a seguito dell'erogazione della pensione estera - Riassorbimento - Specifica ed autonoma ipotesi di ripetibilità - Conseguenze - Limite temporale alla suddetta ripetibilità - Configurabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
Nell'ipotesi di trattamenti pensionistici liquidati, in virtù di convenzioni internazionali, per effetto del cumulo dei contributi versati in Italia con quelli corrisposti in un Paese estero, il riassorbimento delle somme risultanti non più dovute a seguito dell'erogazione della pensione estero, in quanto prevista come ipotesi fisiologica dalla relativa disciplina contenuta nell'art. 8 della legge 30 aprile 1969 n. 153, configura una specifica ed autonoma ipotesi di ripetibilità, non assumibile nella fattispecie legale tipo di cui agli artt. 2033 cod. civ., 80 del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422 e 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88, per insussistenza dell'errore, supposto dal primo di detti articoli ed espressamente previsto dagli altri. La ripetibilità di tali somme viene peraltro a cessare dal momento in cui l'Istituto previdenziale sia stato posto in condizioni di accertare la non debenza della prestazione e di provvedere in proposito, momento che deve essere individuato tenendo conto del fatto che ragioni organizzative ed amministrative giustificano l'attribuzione di uno "spatium deliberandi" a partire dalla data in cui l'Istituto ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza con la normale diligenza, delle pertinenti informazioni (concernenti l'erogazione all'assicurato del pro rata estero), che consentono di qualificare come non dovuta l'ulteriore pagamento della prestazione, "spatium deliberandi" che può essere determinato equitativamente in un anno, sulla base di quanto stabilito dall'art. 13, comma secondo, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, anche nei casi in cui tale norma non sia applicabile, "ratione temporis", al caso di specie.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 8 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)