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Sez. L, Sentenza n. 20797 del 25/09/2006 (Rv. 592163 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Obbligo derivante dall'art. 5 della legge n. 58 del 1992 - Contenuto - Individuazione - Circostanza della non avvenuta maturazione, alla data di entrata in vigore di detta legge, della contribuzione svizzera dell'assicurato presso il sistema previdenziale italiano - Conseguenza - Richiesta di pagamento all'assicurato, da parte dell'INPS, delle somme relative agli oneri della ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29 del 1979 - Legittimità.
Stato
decisa il 2006-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592163-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

L'art. 1 dell'Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, ratificato con la legge n. 283 del 1973, prevede che la facoltà di chiedere il trasferimento al fondo previdenziale italiano dei contributi versati all'assicurazione svizzera è esercitabile solo al verificarsi dell'evento assicurato in caso di vecchiaia secondo la legislazione italiana, con la conseguenza che, prima della configurazione di tale presupposto (ovvero del compimento dell'età richiesta per il trattamento di vecchiaia), i contributi svizzeri non sono trasferibili. Da ciò deriva che deve escludersi la riconducibilità di tale fattispecie nell'ambito di applicabilità dell'art. 5 della legge n. 58 del 1992, la quale pone a carico delle società di telefonia l'obbligo di garantire a tutti i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della stessa legge (ossia al 20 febbraio 1992) la costituzione di un'unica posizione assicurativa dell'intera situazione previdenziale singolarmente maturata accollandosene i relativi oneri nella misura indicata dalla medesima norma, qualora appunto rimanga accertato che, alla stessa data, la contribuzione svizzera non poteva considerarsi maturata presso il sistema previdenziale italiano.

Riferimenti normativi: Legge 18/05/1973 num. 283, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/01/1992 num. 58 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)