Sez. 3, Sentenza n. 4804 del 13/04/2000 (Rv. 535674 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA | Mezzi - Rinnovazione della notificazione - Per ordine del giudice ex art. 291 cod. proc. civ. o ad iniziativa del ricorrente prima della sua costituzione in giudizio - Equipollenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA
La sanatoria della nullità della notificazione dell'impugnazione se può essere effettuata - con effetto "ex tunc" - a seguito della rinnovazione della notificazione disposta dal giudice a norma dell'art. 291 cod. proc., negli stessi termini e agli stessi effetti può essere operata, prima della costituzione in giudizio, dalla stessa parte che ha rilevato tale nullità. Ciò anche in applicazione del principio della economia dei giudizi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)