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Sez. 1, Sentenza n. 4067 del 09/05/1997 (Rv. 504176 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) | Notificazione effettuata personalmente all'appellato - Sanatoria "ex tunc" ex art. 291 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504176-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA)

Nell'ipotesi in cui l'atto di appello sia stato notificato, alla parte vittoriosa, personalmente e non presso il procuratore costituito, si verifica una nullità e non una inesistenza della notificazione dell'atto di impugnazione, la quale - pertanto, - in difetto di costituzione dell'appellato, resta sanata con efficacia "ex tunc", in virtù della rinnovazione della notificazione nel termine perentorio stabilito, ex art. 291 cod. proc. civ., dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)