Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10686 del 26/06/2012 (Rv. 623092 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Diritto di asilo - Contenuto legale - Disciplina di cui al d.lgs. n. 251 del 2007 e dell'art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Esaustività - Conseguenze - Mero diritto di accedere nel territorio dello Stato al fine dell'esame della domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione - Configurabilità - Esclusione.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui all'art. 5, comma sesto, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, terzo comma, Cost., in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 83, Costituzione art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)