Sez. 1, Sentenza n. 5429 del 04/06/1994 (Rv. 486885 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Ordine di distribuzione - In genere | Professionista - Prestazione professionale - Effettuazione a favore di imprenditore poi dichiarato fallito - I.V.A. sul compenso - Rivalsa - Credito relativo - Prededucibilità - Esclusione.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Ordine di distribuzione - In genere
Il credito del professionista avente ad oggetto la rivalsa per I.V.A. dovuta relativamente a compenso per prestazione professionale svolta in favore di imprenditore poi dichiarato fallito, non corrisponde ad un debito di massa suscettibile di prededuzione, ancorché la fatturazione del servizio reso ed il connesso addebito dell'imposta avvenga successivamente all'apertura della procedura concorsuale, ma costituisce, al pari del detto compenso un debito del fallito, senza che ciò implichi violazione del principio costituzionale della capacità contributiva, poiché con la suddetta rivalsa è soltanto autorizzato un fenomeno di traslazione dell'onere economico dell'obbligazione tributaria della quale resta titolare il professionista in relazione all'operazione che determina spostamento di ricchezza in suo favore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2758 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2777 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2778 CORTE COST., Legge Falliment. art. 53, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 53, Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)