Sez. 1, Sentenza n. 1227 del 02/02/1995 (Rv. 490212 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE | Rivalsa IVA relativa al pagamento di un credito ammesso in via privilegiata - Prededucibilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE
In tema di fallimento, alla rivalsa IVA relativa al pagamento di un credito ammesso, in via privilegiata, allo stato passivo, non è attribuibile carattere prededuttivo sul presupposto che il diritto di rivalsa è sorto nel corso della procedura fallimentare per effetto del pagamento del curatore in esecuzione del piano di riparto e della emissione della fattura, atteso che, ai fini dell'individuazione dei debiti di massa, non è determinante il momento in cui il debito è sorto, bensì la sua finalità, e cioè l'essere il debito contratto dagli organi del fallimento in occasione ed in funzione della procedura concorsuale.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)