Sez. 3, Sentenza n. 10023 del 09/10/1998 (Rv. 519571 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - SUBAFFITTO, SUBLOCAZIONE E SUBCONCESSIONE - VIOLAZIONE (SANZIONI) | Subaffitto posto in essere da parte di affittuario non coltivatore diretto - Subentro nel contratto del subaffittuario - Nella posizione di affittuario non coltivatore diretto - Possesso di qualità di coltivatore diretto - Irrilevanza.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - SUBAFFITTO, SUBLOCAZIONE E SUBCONCESSIONE - VIOLAZIONE (SANZIONI)
L'art. 21 della legge 3 maggio 1982, n. 203 recante norme sui contratti agrari si interpreta nel senso che in caso di violazione del divieto di subaffitto posto in essere da parte di affittuario non coltivatore diretto, il subaffittuario subentra nel rapporto come affittuario non coltivatore diretto anche se, eventualmente, in possesso della qualità di coltivatore diretto.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)