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Sez. 3, Sentenza n. 920 del 02/02/1983 (Rv. 425681 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - PROROGA LEGALE - PERDITA DELLA QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - CONVERSIONE DEL CONTRATTO IN QUELLO DI AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENTE IN TEMA DI PROROGA DEL CONTRATTO STESSO.*
Stato
decisa il 1983-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425681-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - PROROGA LEGALE - PERDITA DELLA QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - CONVERSIONE DEL CONTRATTO IN QUELLO DI AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENTE IN TEMA DI PROROGA DEL CONTRATTO STESSO.*

Poiché il contratto di affitto a coltivatore diretto è fattispecie negoziale del tutto diversa - nella causa, nell'oggetto e negli effetti - da quella di affitto a conduttore non coltivatore diretto, non è ipotizzabile la possibilità di parziale conservazione o di conversione del primo negozio nel secondo in dipendenza del venir meno, in capo al conduttore, della qualità di coltivatore diretto, essendo invece una tale situazione considerata come causa di perdita, da parte di esso, del diritto alla proroga.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1424, Cod. Civ. art. 1647, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)