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Sez. 3, Sentenza n. 6109 del 08/01/2008 Ud. (dep. 07/02/2008) Rv. 238994 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Pertinenze - Disciplina prevista dall'abrogato D.L. n. 9 del 1982, conv. con modd. in L. n. 94 del 1982 - Nuova disciplina introdotta dal d.P.R. n. 380 del 2001 - Possibilità di ammettere una pertinenza in relazione ad un fondo agricolo o di un'area - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238994-01

EDILIZIA - IN GENERE

In materia edilizia, anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 che ha individuato una categoria di interventi pertinenziali comunque soggetti a permesso di costruire (art. 3, comma primo, lett. e.6), modificando la precedente disciplina dettata dall'abrogato art. 7, comma secondo, lett. a) D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 (conv. con modd. in L. 25 marzo 1982, n. 94), non è configurabile una pertinenza in relazione ad un fondo agricolo o un'area, in quanto non può prescindersi dal collegamento tra la pertinenza ed un edificio, quantunque non necessariamente residenziale. (Fattispecie nella quale era stato realizzato senza permesso di costruire, su terreno vincolato paesaggisticamente, un invaso irriguo a servizio di un vivaio, invaso di cui la difesa sosteneva la natura pertinenziale).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 art. 7 CORTE COST., Legge 25/03/1982 num. 94 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)