Sez. 3, Sentenza n. 239 del 05/11/2002 Ud. (dep. 09/01/2003) Rv. 223036 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Nuove disposizioni di cui al D.P.R. n. 380 del 2001 - Pertinenza - Nozione e caratteristiche - Individuazione.
EDILIZIA - IN GENERE
Anche ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), che non prevede più il riferimento all'edilizia residenziale come desumibile dalla legge n. 94 del 1992, per aversi pertinenza si richiede: a)un nesso oggettivo strumentale e funzionale con la cosa principale, b) che non sia consentita, per natura e struttura, una pluralità di destinazioni, c)un carattere durevole, d)la non utilizzabilità economica in modo diverso, e)una ridotta dimensione, f)una individualità fisica e strutturale propria, g)l'accessione ad un edificio preesistente edificato legittimamente, h)l'assenza di un autonomo valore di mercato.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)