diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2134 del 29/08/1967 (Rv. 329265 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - TERMINE - ESTINZIONE VERIFICATASI IN PRIMO GRADO - ECCEPIBILITA IN APPELLO DA PARTE DEL CONTUMACE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329265-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - TERMINE - ESTINZIONE VERIFICATASI IN PRIMO GRADO - ECCEPIBILITA IN APPELLO DA PARTE DEL CONTUMACE - ESCLUSIONE.*

Secondo il preciso disposto dell'ultimo comma dell'art. 307 cod. proc.civ. l'Estinzione, pur operando di diritto, puo essere dichiarata dal giudice solo se eccepita dalla parte interessata, prima di ogni altra istanza o difesa, nel grado in cui l'Estinzione si e verificata. Pertanto non puo essere eccepita in appello l'Estinzione verificatasi in primo grado. (Cfr. 826-65 - 1167-64 - 2932-63 - 1639 e 793-61). Conforme alla sentenza n.487-67, massima n.326433.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)