Sez. 3, Sentenza n. 12058 del 29/05/2014 (Rv. 630926 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Azione di accertamento negativo di un debito - Richiesta del convenuto di mero rigetto della domanda attorea - Efficacia interruttiva della prescrizione del diritto di credito - Esclusione - Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
La richiesta del convenuto di mero rigetto della domanda attorea (nella specie diretta all'accertamento negativo di un debito) non è idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore in quanto funzionalmente volta a confutare la domanda avversaria e non a manifestare inequivocabilmente la volontà di far valere la pretesa creditoria o di mettere in mora il soggetto inadempiente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)