Sez. 1, Sentenza n. 18714 del 31/10/2012 (Rv. 624576 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Art. 82, r.d. n. 37 del 1934 - Notificazione della sentenza - Procuratore esercente fuori distretto - Elezione di domicilio - Omissione - Conseguenze - Notificazione alla parte presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente - Idoneità a far decorrere i termini per l'impugnazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 82, secondo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, la notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine d'impugnazione, può ritenersi validamente effettuata presso la cancelleria del giudice "a quo", nel caso in cui il difensore domiciliatario sia stato cancellato dall'albo degli avvocati e il solo procuratore residuo, iscritto in albo diverso da quello del tribunale nella cui circoscrizione la causa si è svolta, non abbia ancora provveduto a nominare un nuovo domiciliatario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)