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Sez. 1, Sentenza n. 3300 del 27/10/1972 (Rv. 361128 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - CESSIONE - AGEVOLAZIONI EX LEGGE N 261 DEL 1953 - FINANZIAMENTI AD IMPRESE COMMERCIALI OD INDUSTRIALI - GARANZIA - CESSIONE DI CREDITI VERSO LA PA - APPLICABILITA DELL'AGEVOLAZIONE FISCALE - CONDIZIONI - IMPOSSIBILITA OBIETTIVA DI ULTERIORE UTILIZZAZIONE DEL CREDITO - NECESSITA - INDAGINE DEL GIUDICE - CRITERI - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1972-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361128-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - CESSIONE - AGEVOLAZIONI EX LEGGE N 261 DEL 1953 - FINANZIAMENTI AD IMPRESE COMMERCIALI OD INDUSTRIALI - GARANZIA - CESSIONE DI CREDITI VERSO LA PA - APPLICABILITA DELL'AGEVOLAZIONE FISCALE - CONDIZIONI - IMPOSSIBILITA OBIETTIVA DI ULTERIORE UTILIZZAZIONE DEL CREDITO - NECESSITA - INDAGINE DEL GIUDICE - CRITERI - OGGETTO.*

Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali di cui all'art 4 lettera C della tariffa allegato a del testo modificato degli artt 1 e 2 della legge 4 aprile 1953 n 261, occorre che l'atto di cessione di credito verso pubbliche amministrazioni a garanzia di finanziamenti concessi da aziende di credito a ditte industriali e commerciali sia congegnato in modo da escludere, fin dal primo momento, che esso possa servire ad operazioni diverse da quelle previste e determinate nell'atto stesso. Pertanto e sufficiente la obiettiva possibilita di un ampliamento a nuove operazioni a sottrarre l'atto all'applicazione dell'aliquota di maggior favore, indipendentemente dagli effetti pratici, apparentemente ed effettivamente perseguiti dalle parti. Al riguardo l'indagine del giudice di merito non deve limitarsi a cogliere la comune intenzione delle parti, ma deve considerare le circostanze del rapporto e la obiettivita intrinseca fra l'importo della cessione e quello del finanziamento, la natura pro soluto o pro solvendo della cessione, la sua incidenza sulla clausola specificamente considerata, la possibilita di deviazione o di ampliamento del rapporto oltre l'area della agevolazione fiscale alla stregua delle modalita secondo cui il finanziamento poteva essere utilizzato, la sussistenza o meno, della cautela di implicite od esplicite Disposizioni idonee a limitare il normale effetto della cessione di credito, cosi da escludere che, nella specie, il suo scopo e la sua attitudine fossero diversi o maggiori, rispetto a quelli della Estinzione del finanziamento. (V 760'71, mass n 350579; 3989'69, mass n 344491).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 4, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 2, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)