Sez. 1, Sentenza n. 760 del 18/03/1971 (Rv. 350579 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - FINANZIAMENTI DI AZIENDE COMMERCIALI OD INDUSTRIALI - CESSIONE DEI CONTRIBUTI VERSO LA PA A GARANZIA DEI FINANZIAMENTI - APPLICABILITA DELL'ALIQUOTA DI IMPOSTA DELLO ZERO E VENTICINQUE PER CENTO OVVERO DELLO ZERO E CINQUANTA PER CENTO - RISPETTIVE CONDIZIONI E LIMITI.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - FINANZIAMENTI DI AZIENDE COMMERCIALI OD INDUSTRIALI - CESSIONE DEI CONTRIBUTI VERSO LA PA A GARANZIA DEI FINANZIAMENTI - APPLICABILITA DELL'ALIQUOTA DI IMPOSTA DELLO ZERO E VENTICINQUE PER CENTO OVVERO DELLO ZERO E CINQUANTA PER CENTO - RISPETTIVE CONDIZIONI E LIMITI.*
Per fruire dell'aliquota di imposta di registro di maggior favore (zero venticinque per cento) di cui all'art 1, lettera C) della legge 4 aprile 1953, n 261, occorre che l'atto di cessione di annualita o contributi governativi e di enti pubblici o di crediti verso pubbliche amministrazioni a garanzia di finanziamenti, concessi da aziende di credito a ditte industriali e commerciali in relazione a crediti derivanti dall'esecuzione di opere e forniture pubbliche, sia concepito e congegnato in modo da escludere in partenza che possa comunque servire ad operazioni diverse da quelle determinate e previste nell'atto stesso (criterio oggettivo). Pertanto, e sufficiente la obiettiva possibilita di un ampliamento a nuove operazioni a sottrarre l'atto all'applicazione della aliquota di maggior favore, indipendentemente dagli effetti pratici, apparentemente ed effettivamente perseguiti dalle parti. Invece, nella ipotesi contemplata nell'art 1, lettera b) della medesima legge (cessioni di credito a garanzia di aperture di credito, anticipazioni e finanziamenti concessi da aziende di credito a favore di ditte commerciali ed industriali), per la quale e prevista l'aliquota di minor favore dello zero cinquanta per cento, per fruire dell'agevolazione e sufficiente che il finanziamento (qualunque ne sia lo scopo) sia concesso dalle banche indicate dalla legge di ad una ditta commerciale od industriale (criterio soggettivo). Pertanto, l'applicazione dell'aliquota di minor favore va esclusa solo se l'atto di cessione possa prestarsi a garantire operazioni diverse da quelle previste dagli artt 4 e 28 della tariffa all a alla legge di registro (testo modificato). (V 4006'69, mass n 344491' 1125'67, mass n 327535).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 4, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 28, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)