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Sez. 5, Sentenza n. 18749 del 05/09/2014 (Rv. 632244 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Applicabilità all'esercizio di attività di lavoro autonomo - Presupposto - Autonoma organizzazione - Condizioni - Onore della prova - A carico del contribuente - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632244-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione, presupposto d'imposta, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione senza essere inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'"id quod plerumque accidit", costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. È onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza di tali condizioni. (In applicazione di tali principi la S.C. ha rigettato il ricorso del contribuente - nella specie, avvocato che risultava essersi avvalso della stabile collaborazione di un dipendente - avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria sull'istanza di rimborso dell'IRAP).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/04/1998 num. 137 art. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)