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Sez. L, Sentenza n. 10431 del 08/05/2007 (Rv. 597247 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - VACCINAZIONE - IN GENERE | Domanda di pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 1 della legge n. 210 del 1992 - Individuazione dell'ente legittimato al suo pagamento per il periodo successivo al 31 dicembre 2000 - Ministero della Sanità - Legittimazione - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597247-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - VACCINAZIONE - IN GENERE

Con riferimento al quadro normativo venutosi a determinare per effetto dei D.P.C.M. 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003 (in tema di rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle Regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria), successivamente alla precedente previsione contenuta nell'art. 3 del D.P.C.M. 20 maggio 2000, sulla scorta della quale le funzioni di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992 sono state trasferite alle Regioni con decorrenza 1° gennaio 2001, deve ritenersi che la portata della norma contenuta nell'art. 2, comma quarto, di quest'ultimo D.P.C.M. è da intendersi nel senso che restano a carico dello Stato gli oneri derivanti dal contenzioso, instauratosi in sede esclusivamente giurisdizionale, relativo alle domande riguardanti l'indicato indennizzo le cui istanze siano state trasmesse dalle U.S.L. al competente Ministero (allora della Sanità, ora della Salute) fino al 21 febbraio 2001, con la conseguente attribuzione della legittimazione passiva in ordine a siffatte istanze in capo al suddetto Ministero a cui carico si devono, perciò, considerare ancora accollati gli inerenti oneri. Tale interpretazione, conforme al disegno di semplificazione perseguito dalla normativa è coerente con la tutela costituzionale dell'art. 38 Cost., siccome l'assistito, sulla base del criterio precisato, può agevolmente identificare un unico soggetto titolare dell'obbligazione nella sua interezza e legittimato passivo per le azioni giudiziarie.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST., DPCM 20/05/2000 art. 2 com. 4, DPCM 20/05/2000 art. 3, DPCM 08/01/2002 art. 3, DPCM 24/07/2003 art. 3, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)